intestazione sol cobas

Fuori i nazisti dalla Storia

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

SINDACATO OPERAI IN LOTTA COBAS - SOL COBAS

TITOLO 1 - DEFINIZIONE, PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1. E’ costituita l'Associazione sindacale nazionale e intercategoriale, denominata Sindacato degli Operai in Lotta Cobas, di seguito “l'Associazione” o il “SOL COBAS”.

1.2. Le scelte dell'Associazione sono definite, sulla base e nel rispetto anzitutto dello Statuto, dalle decisioni dei suoi organismi a tutti i livelli.

1.3. Logo dell'associazione è la sigla Sindacato degli Operai in Lotta, e/o l'acronimo SOL Cobas, e/o sol cobas.

1.4. L'associazione, senza fini di lucro, ha sede in via Cesare Arici, 30 – 20127 Milano.

1.5. È facoltà del Coordinamento Nazionale variare con propria deliberazione la sede legale dell'Associazione e le sedi operative (nazionale e locali) anche senza modifica dello Statuto.

Art. 2 - Statuto e Regolamento Interno dell'Associazione

2.1. Il Congresso Nazionale è l'unico organismo deliberante che, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri, può modificare lo Statuto.

2.2. Fatto salvo quanto stabilito nello Statuto, la vita del SOL Cobas è disciplinata dal Regolamento Interno dell'Associazione.

2.3. Il Regolamento Interno è approvato e/o modificato dal Coordinamento Nazionale, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, e fissa le regole sulla base delle quali si dà concreta applicazione a quanto stabilito nello statuto.

Art. 3 - Principi e finalità

3.1. Il SOL Cobas vuole essere uno strumento, teso a favorire la costruzione di un sindacato di classe, non solo su territorio nazionale, partecipando quindi attivamente anche a processi simili che dovessero svilupparsi su scala internazionale, attraverso la lotta operaia, sindacale e politica, in quanto come classe sociale indipendente da tutte le altre.3.2. Il SOL COBAS inquadra la propria azione nella prospettiva generale del superamento del modo di produzione capitalistico, in quanto

sistema economico-sociale basato storicamente sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, generatore

di guerre e discriminazioni sociali economiche e razziali che ricadono sull’umanità intera.

3.3. IL SOL Cobas promuove la democrazia operaia e l'autorganizzazione collettiva, come metodo essenziale per conseguire la difesa ed il cambiamento delle condizioni lavorative, sociali e politiche dell'insieme delle classi subalterne.

3.4. Il SOL Cobas, persegue iniziative di lotta finalizzate a promuovere l'unità più ampia degli operai e degli sfruttati, e combatte quindi ogni meccanismo di divisione fra i lavoratori su qualunque livello e terreno (aziendale, categoriale, territoriale, etnico-nazionalistico, religioso, ecc..), considerandoli, nel loro complesso, come prodotti economici, sociali, politici e culturali del dominio capitalista su base mondiale e, dunque, ostacolo a qualunque processo di emancipazione delle classi oppresse.

Art. 4 – Criteri di adesione

4.1. Sono soci del SOL Cobas, tutti i proletari (salariati subordinati o associati in cooperative, disoccupati, pensionati senza distinzione di provenienza, sesso o credo religioso), che facciano richiesta di associarsi, impegnandosi, contestualmente, a perseguire i principi e le finalità dell'Associazione, a rispettarne quindi lo Statuto e le decisioni degli organismi di appartenenza.

4.2. La richiesta di adesione verrà presa in esame dall'organismo di riferimento e quindi, in caso di valutazione positiva, si tradurrà in tessera di iscrizione con consegna della stessa, unitamente allo Statuto e al Regolamento Interno.

4.3. Gli effetti organizzativi derivanti dall'adesione per i vari associati (quota Associativa, durata dell’adesione, organismo di appartenenza, ecc), sono definiti dal Regolamento Interno.

TITOLO 2 - ORGANISMI, E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – Norme generali

5.1. Organismi deliberanti dell'Associazione, sono: i Cobas (Comitati di Base); i Coordinamenti Provinciali/Territoriali; il Coordinamento Nazionale e il Congresso (in tutte le sue articolazioni).

5.2. Le decisioni di tutti gli organi sono valide se prese a maggioranza semplice del 50%+1 degli aventi diritto al voto, salvo i casi per cui il presente Statuto o il Regolamento Interno non prevedano una diversa e specificata maggioranza.

5.3. Ogni organismo deliberante, può definire o eleggere, con voto favorevole di almeno il 50% dei membri aventi diritto, strutture interne specifiche (comitati direttivi o esecutivi, segreterie, commissioni, ecc.) capaci di permettere l'applicazione concreta delle decisioni prese.

5.4. Le riunioni di tutti gli organismi, devono essere convocate secondo le modalità previste dal Regolamento Interno, ed é diritto/dovere di ogni suo membro partecipare alle riunioni dell'organismo di cui fa parte o in cui è stato eletto.

5.5. I membri eletti degli organismi deliberanti di cui al punto 5.1, sono sempre revocabili in qualunque momento dall'organismo stesso, tramite decisione formale dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 6 - Composizione e funzionamento

6.1. Il Comitato di Base(Cobas)

È la struttura portante del SOL COBAS, fondamenta della vita dell'intera Associazione in quanto espressione dell'autorganizzazione operaia in ciascuna realtà lavorativa.

Ogni Cobas di fabbrica può eleggere, ove ne ravvisi la necessità, una propria struttura (di norma definito come Comitato Direttivo di Fabbrica) che ne organizza quotidianamente l'attività, coordinandola con le attività dell'Associazione a livello territoriale e nazionale.

Il CDF convoca periodicamente la riunione plenaria degli iscritti, eventualmente sotto forma di Assemblea di fabbrica retribuita. Tale riunione può essere convocata anche da 1/3 degli iscritti al Cobas stesso.

Il CDF ha piena facoltà di indire stati di agitazione e/o scioperi a livello aziendale senza altra comunicazione da parte degli organismi superiori dell’Associazione.

6.2. Il Coordinamento Provinciale/Territoriale

È la struttura che realizza l'unità operaia su base territoriale, con particolare riferimento allo sviluppo concreto della lotta(vertenze, scioperi, picchetti).

Esso è composto da delegati scelti dai singoli Cobas (secondo criteri di proporzionalità definiti dal Regolamento Interno) e, ove necessario, da singoli iscritti non appartenenti a Cobas aziendali specifici, purché integrati nella struttura con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri effettivi.

Il Coordinamento Provinciale/Territoriale elegge un Coordinatore che rappresenta politicamente l'Associazione rispetto al livello territoriale competente; può altresì definire/istituire, ove se ne ravvisi la necessità, strutture collegiali di direzione quotidiana(Consigli Direttivi, Segreterie Organizzative, Commissioni Tecniche).

Il Coordinamento Provinciale/Territoriale, così come ogni altro organismo di coordinamento extra-

territoariale (ad esempio coordinamenti dei delegati di filiera) ha piena facoltà di indire stati di agitazione/scioperi, senza altra comunicazione fa parte degli organismi superiori dell’Associazione.

6.3. Il Coordinamento Nazionale

È la struttura che ha il compito di attuare e articolare le linee politico-sindacali, nonché le decisioni pratico-organizzative, deliberate dai Congressi Nazionali dai quali viene eletto sulla base di criteri complessivi definiti dal Regolamento Interno.

Il coordinamento nazionale elegge quindi un Esecutivo Nazionale, come propria struttura interna, finalizzato a garantire l'applicazione delle proprie decisioni e quindi il funzionamento quotidiano, a tutti i livelli, dell'Associazione.

Il Coordinamento Nazionale, di regola, deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi, su convocazione propria o dell'Esecutivo Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale, qualora ne valuti la necessità, ha facoltà di integrare al suo interno membri dell'Associazione, pur non rientrando nelle cariche definite dal Congresso, in una misura non superiore a 1/5 dei suoi membri originari.

Il Coordinamento Nazionale, di regola, almeno una volta all'anno deve convocare un’assemblea generale di tutti i delegati, aperta a tutti gli iscritti.

6.4. Il Congresso Nazionale

È l’organismo decisionale supremo di tutta l'associazione a livello nazionale e ne definisce gli indirizzi e le scelte generali con la maggioranza del 50%+1.

Il Congresso Nazionale deve riunirsi ordinariamente almeno una volta ogni tre anni su convocazione del Coordinamento Nazionale; può inoltre essere convocato straordinariamente da 2/3 dei membri del Coordinamento Nazionale o dai Coordinamenti Provinciali/Territoriali, purchè in rappresentanza complessiva di almeno il 50% degli iscritti.

Esso si articola su base territoriale attraverso i Congressi Provinciali/Territoriali che si esprimono sui documenti posti alla discussione ed eleggono i propri delegati al Congresso Nazionale (su basi di proporzionalità definiti dal Regolamento Interno).

Sulla base dello sviluppo reale dell'organizzazione, il Congresso Nazionale provvederà a definire eventuali ulteriori articolazioni delle diverse fasi congressuali(quali per esempio i congressi di categoria).

Il Congresso Nazionale elegge un Coordinatore Nazionale che ha la responsabilità di garantire il

corretto funzionamento dell'Esecutivo e il regolare flusso di informazioni al suo interno; il Coordinatore Nazionale non può rimanere in carica per più di un mandato consecutivo e per più di due mandati complessivamente.

Il Congresso Nazionale elegge inoltre, un Rappresentante Legale che rappresenta l'Associazione in tutte le materie di competenza tecnico-giuridica, che resta in carica fino al Congresso successivo; in caso di dimissioni, un nuovo Rappresentante Legale può essere eletto dal Coordinamento Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

TITOLO 3 - TESSERAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 7 - Tesseramento.

7.1. Il tesseramento decade solo in caso di disdetta da parte del socio che è libero di farlo in ogni momento, con effetto dal mese successivo a quello in cui perviene all'Associazione.

7.2. Le quote associative sono obbligatorie per ogni socio. Esse possono essere fisse (con base minima di 10€ per ogni lavoratore dipendente), o definite come percentuale del salario(minimo 1%) su decisione presa da ogni singolo Cobas. Tali quote possono essere raccolte come trattenuta sindacale in busta paga, o tramite cessione di credito, o tramite raccolta diretta in danaro contante dal Cobas Aziendale.

7.3. Le quote associative vengono gestite, ai vari livelli dell'Associazione, secondo la finalità di promuovere l'autorganizzazione operaia diffusa, la massina presenza nelle iniziativa di lotta, del sostegno agli operai vittime di licenziamenti politici e quindi, in termini generali allo sviluppo della massima autonomia delle strutture aziendali e territoriale.

I criteri concreti della suddivisione delle risorse economiche sono definiti dal Regolamento Interno.

7.4. Un Responsabile Amministrativo a livello nazionale, scelto dal Coordinamento Nazionale tra i suoi membri. ha il compito di gestire i flussi finanziari e di curarne l'amministrazione a livello nazionale.

Il responsabile amministrativo, in collegamento con analoghe figure istituite a livello territoriale, ha l'obbligo di fornire a tutti i membri del Coordinamento Nazionale, con cadenza regolare non superiore ai sei mesi, un bilancio complessivo dell'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Art. 8 - Finanziamento e patrimonio

8.1. Il finanziamento del Sindacato Operaio di Lotta Cobas si realizza principalmente con la contribuzione volontaria dei lavoratori.

8.2. Il patrimonio del SOL COBAS è costituito: dalle quote associative versate dagli iscritti; da sottoscrizioni effettuate a sostegno delle attività dell'Associazione; da beni mobili e immobili acquisiti dal SOL COBAS o ad esso pervenuti a qualunque titolo e causa; da proventi realizzati con le iniziative editoriali, culturali e sindacali dell'Associazione.

8.3. E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale durante l’esistenza dell'Associazione salvo che per eventuale obbligo di legge.

8.4. Ogni trasferimento finanziario a titolo di rimborso spese a favore degli attivisti volto allo sviluppo, alla gestione e alla crescita del SOL Cobas, dovrà espressamente essere richiesto ed opportunamente documentato alla casella e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

8.5. Al fine di rafforzare il carattere sociale oltre che sindacale dell'Associazione, di estendere il raggio d'azione della propria attività e rafforzare i naturali legami di solidarietà tra operai, il Coordinamento Nazionale può, con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, deliberare il trasferimento o la donazione, anche durante la vita dell'Associazione di una parte delle entrate e/o del patrimonio dell'Associazione stessa, in modo continuativo o una tantum, ad altra o altre Associazioni, anche di fatto, di natura sindacale e/o sociale, a carattere territoriale o nazionale o internazionale, aventi finalità analoghe di difesa e miglioramento della condizione dei lavoratori, di sostegno alle lotte dei lavoratori stessi, di lotta ai licenziamenti politici, di sostegno ai licenziati politici, di lotta alle discriminazioni per motivi politico-sindacali sul luogo di lavoro.

TITOLO 4 - DECISIONI STRAORDINARIE

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

9.1. Come enunciato nei principi costitutivi l'intera attività dell'Associazione è finalizzata alla massima estensione possibile della partecipazione attiva degli operai alla vita dell'Associazione stessa e alla conseguente estensione dei diritti sociali individuali e collettivi.

Tali fini e principi tendono ad escludere misure repressive verso i propri membri, favorendo al contrario il massimo sviluppo della discussione per risolvere eventuali controversie nel segno della massima democrazia operaia al proprio interno.

9.2. Qualora si registrassero attività dei propri membri, certificate ogni oltre ragionevole dubbio, che ledono apertamente gli interessi collettivi degli Associati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggressioni fisiche non casuali, sottrazione fraudolenta di risorse collettive, attività politiche contrapposte ai fini statutari) l'organismo di appartenenza può fare richiesta di sospensione dei diritti statutari o, nei casi più gravi addirittura di espulsione dall'Associazione.

9.3. Eventuali richieste simili verranno necessariamente prese in considerazione, e valutate con apposita delibera dall'organismo immediatamente superiore nella gerarchia interna di funzionamento.

9.4. La scelta definitiva sulle misure da adottare spetta infine ad una Commissione di Garanzia i cui criteri di composizione e di nomina sono definiti dal Regolamento Interno.

Art. 10 - Patti federativi

10.1. Qualora organismi sindacali e/o sociali a carattere territoriale, nazionale e internazionale richiedano di sottoscrivere Patti Federativi con il SOL COBAS, (sia nel caso che tali proposte salvaguardino le rispettive autonomie politiche e organizzative, sia nel caso che tali proposte comportino fusioni organizzative e/o finanziarie) l'accettazione della proposta potrà essere deliberata dal Coordinamento Nazionale.

10.2. Eventuali proposte da parte del Si.Cobas, che vadano nella stessa direzione di cui al punto precedente, potranno essere avanzate solo dopo una esplicita delibera del Coordinamento Nazionale.

10.3. In linea generale, nella prospettiva di operare verso una ricomposizione dei segmenti combattivi e ispirati ad una logica classista che compongono l’attuale movimento operaio, non si esclude la possibilità di una doppia affiliazione purchè questa rispetti i criteri di adesione e organizzativi definiti dal presente Statuto.

Art. 11 - Scioglimento

11.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente da un Congresso Straordinario a tal fine convocato. La convocazione può avvenire solo su richiesta del Coordinamento Nazionale (formulata almeno dai 3/4 dei suoi membri) o su richiesta di almeno i 3/4 dei Coordinamenti Provinciali.

11.2. Lo scioglimento è valido se approvato da almeno i 3/4 dei presenti al Congresso. In caso di scioglimento il Congresso Straordinario delibera a maggioranza semplice sul patrimonio residuo dell'Associazione, che è destinabile esclusivamente ad altra Associazione - anche di fatto - con finalità analoghe, salvo quanto imposto per legge.

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