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COMUNICAZIONE SINDACALE del 10/05/2018

AI LAVORATORI OPERANTI PRESSO LE SEDI FERCAM

Abbiamo appreso che in data 16 aprile 2018, i sindacati SI-COBAS e ADL COBAS hanno sottoscritto un Accordo Quadro con la FERCAM SpA che avrà decorrenza dal 1 maggio 2018 e scadenza il 30 aprile 2019.

Questo Accordo, dovrà essere poi applicato nei vari siti FERCAM attraverso specifici accordi aziendali da sottoscrivere con le imprese/cooperative che vi operano.

L’Accordo vale esclusivamente per i lavoratori loro iscritti operanti presso le sedi di Bologna, Piacenza, Rho, Agognate, Prato, Como, Parma e, per il solo personale viaggiante (autisti), di Mairano (BS) e Caorso.

In genere quando un sindacato sottoscrive un accordo, soprattutto se migliorativo, lo rivolge alla totalità dei lavoratori (iscritti e non). Questa prassi di fare gli accordi che riguardano i soli propri iscritti è una logica che non fa onore a chi dice di difendere gli interessi della classe lavoratrice, in quanto evidentemente settaria.

Visto il caso, però, diciamo che ciò è un bene. Anche perché, se ci fosse stata la pretesa di applicarlo ai tutti i lavoratori operanti presso le citate filiali della FERCAM, l’avremmo contrastata immediatamente.

La cosa grave di questo accordo riguarda, in particolare, il DIRITTO DI SCIOPERO ed il trattamento della MALATTIA.

SCIOPERO

Viene concordata una “procedura di raffreddamento” che, in sostanza, consiste nel fatto che il diritto di sciopero dei lavoratori, previsto persino dalla Costituzione Italiana, non può esprimersi liberamente ma viene imbrigliato attraverso una procedura che seguire il seguente percorso:

  1. Comunicazione scritta contenente i motivi della controversia con formale richiesta di incontro;

  2. Apertura in tempi brevi di un tavolo di trattativa nel corso del quale le parti si astengono da qualsiasi forma di protesta;

  3. Esaurita la procedura, in caso di mancato accordo, i Sindacati potranno proclamare lo stato di agitazione non prima di 24 ore dal termine del fallito tentativo.

Ciò significa che se sussistono i motivi per uno sciopero immediato, i lavoratori non possono farlo e le aziende hanno tutto il tempo di agire senza nessun contrasto da parte del sindacato, concedendogli persino altre 24 ore di tempo in caso di mancata intesa.

MALATTIA

A prescindere da quanto previsto dallo stesso CCNL, le società/cooperative riconosceranno l’integrazione di malattia soltanto per 2 eventi l’anno, quindi ben al disotto di quello che prevede il CCNL.

Al terzo evento di malattia nel corso dell’anno l’azienda/cooperativa non riconoscerà l’integrazione di malattia al lavoratore.

Inoltre non riconoscerà la malattia se effettuata nei giorni adiacenti a giorni non lavorativi, ossia al lunedì e venerdì.

Nel caso poi la media di malattia presso l’appalto supera il 9% non verrà riconosciuta l’integrazione malattia a nessun lavoratore (fatti salvi i casi di malattia grave documentata e ricovero ospedaliero).

E’ avvilente constatare che alcune sigle sindacali COBAS mentre criticano e scioperano contro l’accordo bidone rappresentato dal rinnovo del Contratto Nazionale di categoria sottoscritto da CGIL-CISL-UIL, firmino poi accordi di questo tipo che, oltre a peggiorare i trattamenti previsti dallo stesso CCNL firmato dai sindacati confederali, mettono le catene ai piedi dei lavoratori limitando loro l’esercizio del DIRITTO DI SCIOPERO. Sciopero che, a nostro avviso, più che un diritto rappresenta l’unica arma reale ed effettiva che la classe operaia ha per far valere i propri interessi.

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